Il D.M. n.18/2025 ha previsto le modalità attuative.
Tutte le imprese con sede legale o con stabile organizzazione in Italia devono stipulare, entro e non oltre il 31 marzo 2025, una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali, quali terremoti, alluvioni, esondazioni e frane.
L’obbligo si applica ai seguenti beni aziendali:
· Immobili: fabbricati e terreni utilizzati per l’attività d’impresa;
· Impianti e macchinari: tutte le apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
· Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e dispositivi operativi.
Si tratta delle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Le imprese che non ottemperano all’obbligo di assicurazione potrebbero essere escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni.
08.03.2025