Con l'art. 1, commi da 386 a 400, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) il Legislatore ha istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. Successivamente l'art. 1, commi da 142 a 155, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) ha riconosciuto dal 2024 a regime l'indennità in esame.
Recentemente l'INPS con la Circolare 23.7.2024, n. 84 ha definito le modalità operative dell'indennità in esame riepilogando i soggetti destinatari della stessa, i requisiti per beneficiarne, le modalità di calcolo e le procedure di presentazione della relativa domanda.
L'indennità in esame, come precisato nell'INPS nella citata Circolare n. 84, è destinata ai "liberi professionisti", compresi i partecipanti a studi associati / società semplici, iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni.
L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei predetti soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023;
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti a quello precedente di presentazione della domanda (occorre considerare il reddito dichiarato nell'anno 2023 nei quadri E, H e LM e la media degli anni è il 2021 e 2022;
d) aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione ISTAT rispetto all'anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, ossia con i versamenti previdenziali e gli adempimenti contributivi. La spettanza dell'agevolazione è pertanto subordinata al rilascio del DURC online;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata INPS.
Per usufruire dell'indennità in esame il soggetto interessato deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione, un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto.