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STUDIO PAOLETTI MARTINI
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studio@commercialistipaolettimartini.it
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Studio Paoletti Martini © COPYRIGHT 2020 TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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Arriva il bonus Natale da 100 euro
Studio Paoletti Martini
2024-10-12 20:39
2024-10-12 20:39
La nuova patente a punti nei cantieri edili.
Studio Paoletti Martini
2024-10-12 20:18
2024-10-12 20:18
Entrata in vigore del nuovo R.E.N.T.R.I
Studio Paoletti Martini
2024-10-12 20:08
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ISCRO 2024: come accedere
Studio Paoletti Martini
2024-08-07 19:52
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Pronto il Piano di Transizione 5.0
Studio Paoletti Martini
2024-08-07 19:24
2024-08-07 19:24
Novità del concordato preventivo: in G.U. il decreto correttivo
Studio Paoletti Martini
2024-08-07 19:19
2024-08-07 19:19
Proroga del ravvedimento "speciale" al 31 Maggio
Studio Paoletti Martini
2024-04-04 00:32
2024-04-04 00:32
La cedolare secca sugli affitti: novità
Studio Paoletti Martini
2024-04-04 00:21
2024-04-04 00:21
Novità bonus psicologo 2024
Studio Paoletti Martini
2024-03-25 09:18
2024-03-25 09:18
Regime forfettario: i controlli e le novità per il 2024
Studio Paoletti Martini
2024-01-07 20:02
2024-01-07 20:02
Assegno Unico per il 2024
Studio Paoletti Martini
2024-01-07 19:50
2024-01-07 19:50
Alluvione in Toscana : miniproroga dei versamenti
Studio Paoletti Martini
2023-12-02 16:30
2023-12-02 16:30
Saldo IMU 2023 in scadenza il prossimo 18 dicembre.
Studio Paoletti Martini
2023-12-02 16:06
2023-12-02 16:06
Le scadenze della Rottamazione-quater
Studio Paoletti Martini
2023-12-02 15:50
2023-12-02 15:50
Obbligo della fattura elettronica dal 1° Gennaio 2024 anche per i forfettari
Studio Paoletti Martini
2023-12-02 15:25
2023-12-02 15:25
Nuovo concorso INAIL per la sicurezza sui cantieri
Studio Paoletti Martini
2023-08-31 18:11
2023-08-31 18:11
Fringe benefits fino a 3.000 Euro
Studio Paoletti Martini
2023-08-31 18:08
2023-08-31 18:08
Visto di conformità....di cosa si tratta...
Studio Paoletti Martini
2023-05-21 14:12
2023-05-21 14:12
Al via il 730 precompilato
Studio Paoletti Martini
2023-05-01 21:14
2023-05-01 21:14
Proroga rottamazione-quater 2023
Studio Paoletti Martini
2023-05-01 20:52
2023-05-01 20:52
Il Decreto Legge 157 dell’11 novembre 2021 (cd. Decreto Antifrode) contenente Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, ha apportato una serie dicorrettivi alla normativa relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura
L'obiettivo posto dalla nuova disciplina è quello di aumentare i controlli al fine di garantire efficacia e dare giusta credibilità alle agevolazioni fiscali, quest'ultime elemento trainante nella ripresa del mercato immobiliare.
In pratica, per le cessioni del credito o dello sconto in fattura che si perfezionano dopo il 12 novembre, data di entrata in vigore del nuovo Decreto, occorrerà sia l’asseverazione di un tecnico sulla congruità dei prezzi applicati che il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, il quale potrà essere l’unico addetto all’invio del nuovo modello telematico.
CHE COSA E’ IL VISTO DI CONFORMITA’?
Il Visto di conformità è la certificazione rilasciata dai professionisti che effettuano assistenza fiscale. Si tratta di commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali che devono certificare la documentazione attestante l'esistenza dei presupposti sui quali si fonda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali.
Continua a essere esclusa l’asseverazione della congruità dei prezzi nel caso in cui si fruisca dell’agevolazione tramite la detrazione con la dichiarazione dei redditi.
15 Novembre 2021
Il Decreto del 27 Settembre 2021 ha previsto il cs. BOBUS IDRICO che può essere richiesto per una sola volta e per un solo immobile per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Possono beneficiare del bonus i
maggiorenni residenti in Italia,
titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari,
per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:
-la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto;
- fornitura e l'installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse.
Per ottenere il rimborso i beneficiari devono registrarsi sull’apposita piattaforma del Ministero della transizione ecologica, fornendo oltre ai propri dati, quelli catastali dell’immobile e quelli relativi all’intervento e allegando la fattura di acquisto o documentazione commerciale.
5 Novembre 2021
Dal 15 Ottobre fino al 31 Dicembre 2021 (data cessazione stato di emergenza) diventa obbligatorio possedere il green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati.
Per quanto riguarda le sanzioni, il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, a seconda del luogo di lavoro:
- è considerato, nel settore pubblico, assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde, dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
- è considerato, nel settore privato, assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e a incaricare con atto formale eventuali delegati . Ove possibile i controlli vanno effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro , anche a campione.
Per l'inadempienza nei controlli può essere comminata la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, mentre per l'accesso al luogo di lavoro la sanzione va da 600 a 1500 euro . Le sanzioni sono comminate dal Prefetto , tranne che per gli uffici giudiziari e la magistratura che sono soggetti agli ordinamenti di appartenenza.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso di lavoratori in violazione degli obblighi è punito con la sanzione da 600 a 1500 euro e restano ferme conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
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16 Settembre 2021
Viene prorogato dal 1 al 31 Ottobre 2021 il termine per poter richiedere il credito d’imposta su investimenti pubblicitari.
Il credito è richiedibile dalle imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali.
La base di calcolo del credito d’imposta non sarà più il valore incrementale dell’investimento programmato e realizzato nel corso dell’anno, ma l’importo dell’intero investimento programmato ed effettuato. La percentuale del bonus pubblicità è prevista nella misura unica del 50%, sia per gli investimenti sulla stampa che per quelli su radio e TV.
In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:
giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Occorre quindi presentare entro il 31 Ottobre un’apposita comunicazione telematica di “prenotazione del credito” sulla base degli investimenti che si presume di effettuare nel 2021, alla quale seguire una successiva comunicazione. Non rileva comunque l’ordine di arrivo delle domande.
16 Settembre 2021
Un comunicato INPS del 26 Aprile proroga la possibilità di fare domanda fino al 31 Maggio 2021.
Di seguito riepiloghiamo le caratteristiche e le modalità per la richiesta del reddito di emergenza 2021.
Requisiti Reddito di emergenza 2021
L'articolo 12 del Dl sostegni assegna 3 ulteriori mensilità di reddito di emergenza a:
1 - famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio n. 34 2020, che sono
• valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE
• valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE
• valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
• Va aggiunto anche, per i nuclei familiari che dichiarano nella DSU di avere residenza in affitto, l'importo di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione annuo: ad esempio se il canone di locazione annuo è pari a 3.600 euro, l’incremento è pari a 300 euro. In questo modo, il valore che va moltiplicato per la scala di equivalenza al fine di ottenere l’importo del Rem e la relativa soglia del valore del reddito familiare non è più di 400 euro, ma di 700 euro.(vedi tabella sotto)
2 - In alternativa ai requisiti sopracitati il Decreto Sostegni accorda le nuove mensilità ai lavoratori disoccupati che:
• abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e
• abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro.
Il reddito di emergenza è pari , come minimo, a 400 euro, importo che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare, (fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1).
Le domande vanno presentate dal 7 al 31 MAGGIO 2021 all’Inps, esclusivamente on line, presentando domanda tramite il sito INPS o patronato.
28 Aprile 2021
Il Decreto Milleproroghe (D.L. 31/12/2020 n. 183) convertito oggi in legge e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta, prevede la proroga degli sfratti fino al 30 giugno 2021.
Piu' nel dettaglio viene previsto:
• la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità) , nonché di rilascio dell’immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari ;
• la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
Nel testo normativo approvato non si rinvengono misure di aiuto per i proprietari.
La sospensione è automatica per tutti e non richiede nessun requisito per accedervi.
Tutte le procedure di sfratto avviate durante la sospensione saranno eseguite dopo il 30 giugno 2021.
E' urgente pertanto l'adozione di misure che garantiscano in ogni caso un ragionevole bilanciamento tra le opposte esigenze dei conduttori e dei proprietari di immobili, come, ad esempio, potrebbero essere la previsione di forme di compensazione fiscale e/o misure di incentivazione alla sottoscrizione di canoni agevolati e di rinegoziazione dei medesimi.
24 Febbraio2021
Aperta la procedura informatica per la richiesta del Bonus nido anche per il 2021. Lo ha comunicato l'INPS nel messaggio 802 del 24.2.2021.
Dal 2020 gli importi del Bonus Nido sono stati sensibilmente aumentati come segue:
• per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro, il bonus asilo nido è di 3mila euro all'anno invece che 1500,00 (270 euro mensili)
• per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000, il bonus asilo nido è di 2500 euro all'anno invece che 1500;
• per tutti gli altri (ISEE oltre 40mila euro) resta confermato l'importo di 1500 euro annui (circa 137 euro mensili).
Il bonus nido /supporto domiciliare è un contributo economico, cui ha diritto ogni bambino fino a tre anni da utilizzare:
• come rimborso per le spese di asilo nido oppure
• come supporto alle spese di assistenza in famiglia, per i bimbi con particolari patologie che non possono frequentare gli asili.
Non va confuso:
• né con il voucher baby sitting - anche detto bonus infanzia ;
• né con Bonus bebe, anche detto assegno di natalità che spetta a tutti ma con importi differenziati a seconda dell'ISEE familiare.
I requisiti generali del soggetto richiedente sono:
• residenza in Italia;
• cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• non è necessario presentare l'ISEE perche non ci sono limiti di reddito;
• figlio nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2021.
Il contributo va richiesto con una delle seguenti modalità:
• in via telematica sul sito www.inps.it (cliccando sul banner Accedi al Servizio) ( serve il proprio PIN INPS oppure lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
• telefonicamente con il Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
• attraverso gli enti di Patronato.
Recentemente l’Agenzia dell’Entrate ha aggiornato la propria piattaforma, consentendo, così come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, di accedere alla propria area riservata, anche tramite CIE (carta identità elettronica), oltre a SPID e CNS.
Nel caso in cui l’utente risulti designato ad operare sui servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in nome e per conto di un soggetto giuridico, una volta identificato e autenticato nell’area riservata tramite CIE, può scegliere di operare per conto di quest’ultimo.
Una volta ottenute le credenziali (password e PIN code) ed essersi identificato tramite CIE il contribuente può, tra l’altro:
1) richiedere il codice fiscale e il duplicato della tessera sanitaria e comunicare l’IBAN per i rimborsi;
2) utilizzare i servizi relativi alla fatturazione elettronica;
3) accedere alla dichiarazione precompilata;
4) accedere al proprio Cassetto fiscale;
tramite i servizi della Riscossione presentare richieste di rateizzazione ottenendo automaticamente il relativo piano di pagamento oppure controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti, nonchè chiedere la sospensione della riscossione
20 Gennaio 2021
Sanzioni: la mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione delle sanzioni cioè, rispettivamente, al:
100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro;
chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio (articolo 2, comma 6, del Dlgs n. 127/2015).
Pertanto, è terminato il periodo di moratoria previsto fino al 31/12/2020.
Risulta invece prorogato al 31 Marzo 2021, l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.
20 Gennaio 2021
Restano invariate le condizioni già esistenti per poter accedere al bonus, tra le quali l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio quale quello di manutenzione straordinaria.
Infatti le altre tipologie di intervento di cui all’art. 16-bis TUIR, ad es. l’installazione di sistemi antiintrusione (allarme), nonostante diano diritto alla detrazione del 50% su un massimale di spesa di Euro 96.000, non consentono di accedere al bonus.
Inoltre occorre che la data di avvio del cantiere per l’intervento di manutenzione straordinaria sia successiva al 1° Gennaio 2020 e che le spese per l’acquisto dei beni mobili e/o elettrodomestici siano sostenute dopo l’avvio del cantiere.
10 Gennaio 2021
a)i ricavi annui non devono eccedere i 65.000 euro;
b)i lavoratori dipendenti possono accedere a questo regime soltanto se il loro reddito annuo da lavoro dipendente è inferiore a 30.000 euro;
c)le spese per il personale (stipendi e compensi) hanno un limite di 20.000 euro.
Inoltre restano cause di esclusione dal regime:
1)avvalersi di Regimi speciali IVA o di Regimi Forfettari di determinazione del reddito;
2)partecipare contemporaneamente all’attività di società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
3)effettuare in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
4)emettere prevalentemente fatture (per più del 50% di quelle totali) nei confronti del tuo attuale datore di lavoro o di quello avuto nei due anni precedenti l’apertura della tua Partita IVA.
Il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi conseguiti un coefficiente di redditività determinato per ogni codice ATECO, e a questo si applica un’imposta sostitutiva pari al 15% (riducibile al 5% nei primi 5 anni di attività).
E’ un regime sicuramente vantaggioso che consente di non essere obbligati ad una serie di adempimenti, quali la fatturazione elettronica, ma che occorre comunque valutare in quanto ad esempio non consente di usufruire di nessuna detrazione spettante, a meno che non si abbiano altri redditi imponibili.
4 Gennaio 2021
Il MEF con in Decreto pubblicato sulla G.U. del 29/10/2020 prevede modifiche alle modalità di trasmissione dei dati e nuove scadenze.
A partire dalle spese sostenute nel 2021 si aggiungono nuove informazioni da inserire nella comunicazione:
- tipo di documento fiscale;
- aliquota o la natura Iva dell’operazione;
- l’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati di coloro che esercitano l’opposizione sono trasmessi al Sistema Ts senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
Inoltre i dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2020 dovranno essere inviate entro il 31 Gennaio 2021. Successivamente l’invio diventerà a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
4 Gennaio 2021
La nuova percentuale pari a 47,1617 è stata determinata a causa di un aumento delle risorse disponibili a copertura della agevolazione in esame stanziate dal Decreto Agosto.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la nuova percentuale troncando il risultato all’unità di euro.
Ricordiamo che per fruire del credito in questione bisognava presentare una domanda entro il 7 settembre scorso secondo le modalità prevista dal Provvedimento dell’Agenzia n. 259854.
L’importo del nuovo credito d’imposta aggiornato può essere verificato consultando il cassetto fiscale del contribuente nella propria area riservata.
15 Dicembre 2020
Nuovi controlli dal 2021 sul bollo virtuale sulle fatture elettroniche.
L’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, con riferimento alle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti”; l’imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro.
Nelle fatture emesse in formato cartaceo l’imposta di bollo, al superamento della soglia di € 77,47, può essere assolta mediante apposizione del contrassegno telematico; sulle fatture elettroniche trasmesse allo Sdi invece può essere assolta soltanto in modalità telematica.
E’ la stessa Agenzia dell’Entrate che all’interno delle paropria area riservata del portale Fatture e corrispettivi rende disponibile l’importo dovuto, anche se modificabile da parte del contribuente, sulla base delle fatture elettroniche inviate e ricevute.
Ai sensi dell’articolo 12-novies D.L. 34/2019, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta e della sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
20 Dicembre 2020
In particolare, per gli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia:
Tuttavia, per i seguenti soggetti, la sospensione spetta, a prescindere dal calo di fatturato di novembre 2020 rispetto a novembre 2019:
NOTA: la colorazione della Regione va considerata alla data del 26/11/20.
01 dicembre 2020
A decorrere dal 2021 è previsto l’avvio della “Lotteria degli scontrini”, ossia, la possibilità per i soggetti che acquistano beni / servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Per poter ottenere il codice potete seguire le semplici istruzioni che trovate al seguente link dell’Agenzia delle Dogane.
https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/
Da parte dell’esercente è invece necessario essere dotati di un registratore telematico in grado di leggere il codice lotteria mostrato dall’acquirente (è opportuno verificare la configurazione del proprio RT alla versione 7.0 delle specifiche tecniche del file dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate).
Tale adeguamento, alla data odierna, deve essere effettuato entro il 31/12/2020.
Si precisa che NON tutti gli acquisti danno la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini.
In particolare non lo consentono:
23 novembre 2020
E’ stato recentemente pubblicato sulla G.U. 9.11.2020, n. 279 il DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il nuovo provvedimento fa seguito al DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, emanato in conseguenza al DPCM 24.10.2020 contenente la prima serie “autunnale” di misure restrittive, nell’ambito del quale è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività.
Vediamo le novità introdotte in sintesi:
è disposta l’estensione del contributo ad ulteriori settori nonché l’incremento del beneficio per i soggetti esercenti le attività di gelateria / pasticceria, bar e albergo aventi domicilio / sede nelle predette zone “arancio” e “rosse”.
il contributo è stato esteso ai soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020 aventi domicilio / sede nelle zone “rosse”, salva una diversa percentuale di ristoro applicabile.
Coloro che hanno già presentato domanda per il precedente contributo di cui all’art. 25 D.L. n. 34/2020 riceveranno in automatico il nuovo, sulla base di una percentuale assegnata dal loro Codice ATECO (la percentuale di “ristoro” è differenziata a seconda del settore di appartenenza).
Coloro che invece non hanno presentato precedentemente la domanda (entro il 13 Agosto u.s.) potranno presentarne una nuova con le stesse modalità telematiche a partire dal 20 Novembre prossimo.
L’elenco dei codici ATECO beneficiari al seguente link: www.gazzettaufficiale.it
Inoltre il DL n. 149/2020 in esame prevede l’aumento del contributo ex DL n. 137/2020 di un ulteriore 50% rispetto alla quota sopra a favore dei soggetti:
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
55.10.00 - alberghi
23 novembre 2020
L’art. 4 del nuovo D.L. n. 149/2020 estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta sui canoni di affitto effettivamente pagati (pari al 60% dello stesso), cedibile anche al proprietario, tramite l’invio di apposita comunicazione telematica.
L’agevolazione amplia invece la platea dei soggetti rivolgendolo alle imprese con volume di fatturato superiore a 5 milioni di euro, prescindendo dal valore dei ricavi registrati nel periodo d’imposta precedente.
Resta comunque l’obbligo del confronto del fatturato dei mesi ottobre, novembre e dicembre del 2020, con quello registrato nei corrispondenti mesi del 2019 (ad eccezione delle imprese che hanno avviato l’attività dal 1 Gennaio 2019).
In caso di rinegoziazione del contratto con riduzione del canone, si fa riferimento all’ammontare del canone aggiornato ed effettivamente pagato.
23 novembre 2020
In particolare, i soggetti che svolgono attività comprese nell’All. 2 al Decreto (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg) possono non versare la seconda rata IMU in scadenza il 16 Dicembre prossimo, nel rispetto di due condizioni:
che i relativi proprietari degli immobili in cui si svolge l’attività siano anche i gestori delle stesse attività;
che gli immobili siano ubicati in Comuni delle cosiddette “Regioni rosse”.
19 novembre 2020
A decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis) limitatamente alle aree del territorio nazionale, cosiddette “zone rosse”, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata ( L. n. 335/1995), o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (anche affidatari), nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Si ricorda invece che per i genitori, che non possono lavorare in modalità agile, nelle stesse condizioni ma che siano lavoratori dipendenti è riconosciuta la facoltà di assentarsi dal lavoro, vedendosi riconosciuta, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
16 novembre 2020
In particolare sono stati prorogati sino a fine anno:
I termini di pagamento delle cartelle già inviate in precedenza e degli altri atti dell’Agente per la Riscossione;
I termini di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.
In particolare, ora la sospensione opera per le somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.12.2020, con conseguente effettuazione del versamento entro il 31.1.2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
27 ottobre 2020
Occorre però fare delle precisazioni.
Innanzitutto una condizione fondamentale per il congedo è che la prestazione non possa essere svolta in smart working, né dal richiedente, né dall’altro genitore, perché l’essere in lavoro agile ne esclude l’accesso. Un altro elemento è che solo un genitore alla volta può accedere al congedo: niente da fare, invece, se l’altro genitore è disponibile, per qualsiasi motivo, ad esempio perché è in cassa integrazione a zero ore, o è disoccupato.
Inoltre occorre che il figlio sia stato messo in quarantena, a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola oppure svolgendo attività sportive.
Si capisce pertanto sia la difficoltà nel dimostrare dove sia avvenuto il contagio sia la disparità di trattamento tra lavoratori, che per la tipologia di lavoro svolto, possono usufruire dello smart working (continuando a percepire il 100% della retribuzione), tra quelli che potranno usufruire dei permessi COVID al 50% e quelli che invece potranno soltanto utilizzare i consueti permessi e ferie, se restanti.
26 ottobre 2020
I canoni presi in considerazione sono gli importi effettivamente pagati riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Dal 16 Giugno 2020 i contribuenti possono già utilizzare in compensazione il credito nel mod. F24 utilizzando il codice tributo 6920 oppure possono decidere di cedere il credito in conto canone, scalandolo dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando l’accettazione da parte del locatore.
Il Decreto Agosto n. 104/2020, recentemente convertito in Legge, ha esteso il bonus locazione anche al canone relativo al mese di giugno (luglio per le strutture turistico recettive), salvo autorizzazione dell’UE.
27 ottobre 2020
Il DL n. 124/2019 ha previsto che dal 1° luglio 2020 gli esercenti attività d’impresa e gli esercenti arti e professioni (che nel 2019 abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro) possano beneficiare relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a consumatori finali un credito d’imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite POS.
Esercenti e professionisti ricevono mensilmente tramite PEC o nel proprio online banking l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo “6916”.
27 ottobre 2020