Dal 15 Ottobre fino al 31 Dicembre 2021 (data cessazione stato di emergenza) diventa obbligatorio possedere il green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati.
Per quanto riguarda le sanzioni, il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, a seconda del luogo di lavoro:
- è considerato, nel settore pubblico, assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde, dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
- è considerato, nel settore privato, assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e a incaricare con atto formale eventuali delegati . Ove possibile i controlli vanno effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro , anche a campione.
Per l'inadempienza nei controlli può essere comminata la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, mentre per l'accesso al luogo di lavoro la sanzione va da 600 a 1500 euro . Le sanzioni sono comminate dal Prefetto , tranne che per gli uffici giudiziari e la magistratura che sono soggetti agli ordinamenti di appartenenza.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso di lavoratori in violazione degli obblighi è punito con la sanzione da 600 a 1500 euro e restano ferme conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
16 Settembre 2021