L’imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul valore aggiunto, secondo il principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo.
L’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, con riferimento alle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti”; l’imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro.
Nelle fatture emesse in formato cartaceo l’imposta di bollo, al superamento della soglia di € 77,47, può essere assolta mediante apposizione del contrassegno telematico; sulle fatture elettroniche trasmesse allo Sdi invece può essere assolta soltanto in modalità telematica.
E’ la stessa Agenzia dell’Entrate che all’interno delle paropria area riservata del portale Fatture e corrispettivi rende disponibile l’importo dovuto, anche se modificabile da parte del contribuente, sulla base delle fatture elettroniche inviate e ricevute.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate effettuerà dei controlli automatizzati sul versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche, grazie anche al maggior grado di dettaglio introdotto nel campo Natura operazione dalle nuove specifiche tecniche (versione 1.6). In base ai dati indicati nelle fatture elettroniche transitate dallo SdI, l’Agenzia delle entrate provvede ad integrare le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.
Ai sensi dell’articolo 12-novies D.L. 34/2019, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta e della sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
20 Dicembre 2020