L’art. 5 del D.L: n. 111/2020 ha previsto che nel caso in cui il figlio, minore di anni 14 e convivente, sia costretto a casa causa quarantena COVID disposta dall’ASL, il genitore abbia la possibilità di lavorare in modalità agile, ovvero smart working. Nel caso in cui non possa organizzarsi in tal modo, è prevista fino al 31/12/2020 la possibilità di usufruire di un’indennità pari al 50% della retribuzione, facendo richiesta all’INPS.
Occorre però fare delle precisazioni.
Innanzitutto una condizione fondamentale per il congedo è che la prestazione non possa essere svolta in smart working, né dal richiedente, né dall’altro genitore, perché l’essere in lavoro agile ne esclude l’accesso. Un altro elemento è che solo un genitore alla volta può accedere al congedo: niente da fare, invece, se l’altro genitore è disponibile, per qualsiasi motivo, ad esempio perché è in cassa integrazione a zero ore, o è disoccupato.
Inoltre occorre che il figlio sia stato messo in quarantena, a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola oppure svolgendo attività sportive.
Si capisce pertanto sia la difficoltà nel dimostrare dove sia avvenuto il contagio sia la disparità di trattamento tra lavoratori, che per la tipologia di lavoro svolto, possono usufruire dello smart working (continuando a percepire il 100% della retribuzione), tra quelli che potranno usufruire dei permessi COVID al 50% e quelli che invece potranno soltanto utilizzare i consueti permessi e ferie, se restanti.
26 ottobre 2020