Il visto di conformità o “visto leggero”, introdotto dal DLgs n. 241 del 9 luglio 1997, è uno strumento dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Il visto di conformità deve può innanzitutto essere rilasciato solo da soggetti, come ad esempio i dottori commercialisti, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Direzione Regionale competente; questo garantisce che il soggetto abbia appositi requisiti nonchè un'apposita assicurazione con un dovuto massimale.
Il visto di conformità può essere apposto o sulla dichiarazione dei redditi, e in questo specifico caso il soggetto che lo appone è tenuto anche all'invio telematico, oppure sulle pratiche ai fini della cessione o sconto in fattura per quanto riguarda i vari bonus edilizi.
In particolare si ricorda che il visto di conformità necessita di essere apposto anche sulle dichiarazioni dei redditi nelle quali si intende usufruire del cosiddetto “superbonus”, direttamente dal contribuente stesso.
In pratica, mediante l'apposizione del visto di conformità, il professionista si assume la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, di avere effettuato tutta una serie di controlli della documentazione che garantista l'effettiva entità del credito in oggetto.
19 Maggio 2023